Art. 1.

      1. All'articolo 639 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui con segni o scritte inneggianti al fascismo, al nazismo, all'odio razziale o etnico, all'antisemitismo o alla discriminazione di una confessione religiosa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 e con la reclusione fino a due anni. Si procede d'ufficio».